Art. 7.

      1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti, congiuntamente, possono accordarsi per la risoluzione contrattuale della lite, affidando alla commissione di conciliazione prevista dall'articolo 410 il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
      Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

          1) il termine per l'emanazione del lodo, decorso inutilmente il quale l'incarico deve intendersi revocato;

          2) le norme che la commissione deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

 

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      Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce fra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile, e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata, anche nonostante l'impugnazione.
      Il lodo è impugnabile, in unico grado, entro trenta giorni avanti il giudice competente secondo le disposizioni del libro I soltanto per i vizi che possano avere vulnerato la manifestazione di volontà negoziale, delle parti o degli arbitri».